Reddito di Cittadinanza

Contrasto alla povertà

Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è la misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale che i cittadini possono richiedere dal 6 marzo 2019.

Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, sono esclusi dalla DID i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi altresì i seguenti soggetti:

  • percettori di Rdc pensionati;
  • beneficiari della Pdc;
  • soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • soggetti con disabilità, come definita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato.

Sono inoltre possibili esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti.

2. La richiesta del beneficio

Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.). La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it.

Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previo convenzionamento con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (d’ora in poi ISEE), il modulo di domanda rimanda alla corrispondente Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi DSU), a cui la domanda stessa è successivamente associata dall’INPS.

L’INPS, previa verifica dei requisiti, definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.

I requisiti:

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge, il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:

– essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo[1];

– residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

I requisiti predetti sono autodichiarati sotto la propria responsabilità. Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, compete ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno per l’acceso al beneficio.

Inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

– un valore dell’ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore a 9.360 euro;

– un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;

– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, cosi come definita ai fini ISEE), presente nel nucleo;

 

Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio

  • Variazioni del nucleo

Ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione.

Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo.

In tale caso, la durata residua del beneficio si applica (sottraendo ai 18 mesi il numero di mensilità già erogate) al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

Il richiedente è altresì tenuto a comunicare l’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero.

Medesima comunicazione deve essere effettuata nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.

Le predette comunicazioni devono avvenire mediante il modello “Rdc/Pdc-Com” c.d. Esteso, entro trenta giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.

Variazioni patrimoniali

Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto in trattazione, il beneficiario è, inoltre, obbligato a comunicare all’INPS, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli riferiti al godimento di beni durevoli, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto istitutivo del Rdc.

Variazioni dell’attività lavorativa

Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l’erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge in commento.

Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa. La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, chesentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è presentato presso i CAF. La variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio.

Come già precisato con riferimento all’atto di presentazione della domanda, non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

Attività di lavoro dipendente

In caso di variazione della condizione occupazionale, nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”.

Al fine di agevolare l’erogazione della prestazione, l’avvio dell’attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, trasmesso all’INPS per il tramite dei CAF, entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.

Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazione della domanda di Rdc o in corso di erogazione, si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

Attività di impresa o di lavoro autonomo

In caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, sussiste ugualmente l’obbligo di comunicazione all’INPS tramite il CAF, mediante presentazione del predetto modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.

Il modello dovrà essere compilato, con le tempistiche e modalità sopra indicate, anche laddove l’attività sia stata comunicata contestualmente alla presentazione della domanda tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.

Nel caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, l’articolo 3, comma 9, del decreto in esame ha stabilito che, a titolo di incentivo, per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale il beneficio economico del Rdc non subisca variazioni, fermi restando i limiti di durata, ed è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il reddito del trimestre precedente.

Patto per il Lavoro, Patto per l’Inclusione sociale, PUC

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “condizionalità” che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato:

  • dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle “condizionalità” sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:
  • assenza di occupazione da non più di due anni;
  • beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o che ne abbia terminato la fruizione da non più di un anno;
  • avente sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l’Impiego;
  • a condizione che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato per il REI.
  • dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri casi.

Patto per il lavoro

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).

La congruità dell’offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi (art. 25 del decreto legislativo 150/2015):

  1. coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  2. distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  3. durata dello stato di disoccupazione.

Con riferimento alla durata di fruizione del Reddito di cittadinanza ed al numero di offerte rifiutate, il principio di cui al punto 2 come descritto dal DM n. 42 del 10 aprile 2018 viene integrato come segue:

  • nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta,ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
  • decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
  • In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.

Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 100 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.

Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori – anche qualora i genitori siano legalmente separati – non operano le disposizioni previste in caso di rinnovo del beneficio. Inoltre, negli altri casi, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Queste particolari deroghe operano solo nei primi ventiquattro mesi dall’inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo.

Fino al 31 dicembre 2021, chi ha stipulato il Patto per il lavoro con il Centro per l’Impiego o ha ottenuto le credenziali di accesso per la piattaforma tecnologica, ottiene l’assegno di ricollocazione da spendere presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati, potendo così ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.

Patto per l’inclusione sociale

Nel caso in cui il bisogno sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione multidimensionale del nucleo familiare al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, altri enti territoriali competenti.

La valutazione multidimensionale è composta da un’analisi preliminare e da un quadro di analisi approfondito che mettono in luce bisogni e punti di forza della famiglia al fine di condividere con la famiglia gli interventi e gli impegni necessari a garantire il percorso di fuoriuscita dalla povertà che verranno sottoscritti con il Patto per l’inclusione sociale.

PUC

Cosa sono

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività:

  • per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune;
  • per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

Le attività messe in campo nell’ambito dei PUC dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente, ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.

Chi organizza i progetti

I progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata. In ogni caso i beneficiari sono tenuti a partecipare ai progetti attuati nel loro comune di residenza.

I Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, sono responsabili dell’approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l’apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale.

È auspicabile il coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore mediante una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l’approvazione di specifico accordo e dei progetti presentati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

In via generale, i progetti potranno essere proposti e attuati anche da altri Enti pubblici, partner del Comune.

Ambiti di intervento

I progetti potranno essere attuati nei seguenti ambiti:

  • Culturale
  • Sociale
  • Ambientale
  • Artistico
  • Formativo
  • Tutela Beni comuni

La struttura dei progetti

Identificativo/titolo del progetto
Servizio/soggetto promotore/attuatore
Luogo e data di inizio e di fine
Descrizione e finalità delle attività
Numero dei beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione)
Abilità e competenze delle persone coinvolte
Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti
Materiali e strumenti di uso personale e di uso collettivo
Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento
Responsabile e supervisore del progetto

Chi è tenuto a partecipare

Sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l’Inclusione Sociale.

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, le quali possono aderire volontariamente nell’ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali.

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